L’art. 56 del DL Cura Italia consente alle micro e piccole e medie imprese di poter ricorrere ad una vera e propria moratoria per far fronte alle difficoltà connesse all’epidemia di COVID-19. Possono ricorrere alla moratoria le imprese in bonis, anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
La misura dispone che:
La richiesta di sospensione deve essere effettuata dall’impresa compilando il modulo allegato e inviandolo tramite PEC o raccomandata alla banca.
Il Decreto prevede che la banca aderisca automaticamente alla sospensione e prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti.
Inoltre la moratoria è neutrale rispetto alla qualificazione degli intermediari finanziari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratori, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rilevare il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. In questo periodo gli intermediari devono, quindi, fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento.
Al seguente link, il MEF ha pubblicato una serie di FAQ per fare chiarezza sulle modalità di accesso alla moratoria.
In allegato il fac-simile del modulo per la richiesta di adesione alla moratoria